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Il Prefetto della provincia di Grosseto, al fine di prevenire incendi lungo le linee ferroviarie, dispone che, ferme restando le altre disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative adottate dalla Regione Toscana, è fatto obbligo:
1. ai possessori o detentori di terreni limitrofi alle linee ferroviarie di non depositare negli indicati terreni - se non ad idonea distanza di sicurezza dal confin ferroviario (in ogni caso non inferiore ai 20 metri dal medesimo confine) - stoppie, covoni di grano, fieno imballato, residui di vegetazione secchi ed ogni altro materiale combustibile;
2. ai citati possessori o detentori di terreni è prescritto di provvedere, per una striscia di terreno di larghezza adeguata al confine ferroviario (in ogni caso non inferiore ai 6 metri) alla crezione di una fascia di isolamento priva di cespugli e di vegetazione erbacea secca ovvero di ogni materiale combustibile.